
L’accordo Stato -Regioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, finirà la fase di transizione concessa ed entrerà definitivamente in vigore il 24 maggio 2026.
Già nella fase transitoria, però, il nuovo accordo ha fatto sentire la sua importanza abrogando quella “tolleranza” di 60 giorni di tempo concessi come tempo limite alle aziende per formare i lavoratori neoassunti. Tolta questa possibilità è rimasto l’obbligo di formare il dipendente neoassunto alla costituzione del rapporto di lavoro, in altre parole, prima di essere adibito alla mansione.
Tuttavia, vista la particolarità delle assunzioni (stagionali) nelle aziende della ricettività (turistiche e pubblici esercizi), fermo restando l’obbligo della formazione immediata, è stato concesso un lasso di tempo di tolleranza per lo svolgimento della formazione obbligatoria di massimo 30 giorni (solo ed esclusivamente per questi particolari settori).
Ricordiamo brevemente qui di seguito le principali novità introdotte alle quali le aziende e i lavoratori dovranno ottemperare.
Una delle modifiche più significative e rilevanti introdotte rispetto a quanto precedentemente normato riguarda senz’altro i datori di lavoro che si avvalgano di un R.S.P.P. esterno (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) che dovranno frequentare un corso di 16 ore di formazione entro il 24 maggio 2027. I datori di lavoro che già rivestono il ruolo di R.S.P.P. e che sono già formati, invece, non dovranno fare alcun corso in più, ma dovranno seguire ogni cinque anni un corso di aggiornamento di 8 ore (anziché 6, come precedentemente previsto).
I datori di lavoro che, dopo il 24 maggio 2026, vorranno rivestire per la loro azienda il ruolo di R.S.P.P. dovranno frequentare le 16 ore dedicate ai datori di lavoro più 8 ore del modulo comune per svolgere il ruolo di R.S.P.P., per un totale di 24 ore di formazione.
L’altra figura chiave della sicurezza in azienda è il preposto, ruolo molto valorizzato già dalla Legge del 17 dicembre 2021 n. 215. In estrema sintesi, il preposto è un lavoratore che funge da riferimento per il datore di lavoro e che esercita un ruolo di vigilanza e controllo nei confronti degli altri lavoratori per quanto concerne la sicurezza nel luogo di lavoro, attuando le direttive in materia. Il preposto dev’essere sempre nominato dal datore di lavoro e, nel caso in cui non ricorrano gli estremi per identificarne uno, dev’esserne data giustificazione della mancata nomina. Alcuni esempi tipici del preposto (nominato o di fatto) sono i responsabili di reparto, dei punti vendita, di uffici distaccati dalla sede centrale e, in generale, nelle situazioni in cui il datore di lavoro non può direttamente esercitare le sue funzioni sul luogo di lavoro. Per ottemperare correttamente ai suoi obblighi, il preposto deve pertanto avere una formazione aggiuntiva di 12 ore alla formazione obbligatoria (parte generale e parte specifica). Prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato – Regioni del 2025 le ore di formazione erano 8. L’aggiornamento di questa formazione prevede la partecipazione ad un corso di 6 ore ogni 2 anni.
Per quanto riguarda i corsi di formazione per i lavoratori dipendenti parte generale e parte specifica e relativi aggiornamenti, nulla cambia (6 ore ogni 5 anni).
Dal punto di vista della modalità di erogazione dei corsi, tutti potranno essere seguiti in presenza o in modalità videoconferenza online sincrona e asincrona (e-learning) tranne qualche rara esclusione in quest’ultima modalità (es.: preposti).
Sotto questo aspetto l’accordo Stato – Regioni ha introdotto alcune importanti novità: ha vietato l’uso dello smartphone per seguire i corsi online e ha vietato la possibilità di seguire il corso a più partecipanti con un unico collegamento. Infatti per i corsi online ad ogni singolo partecipante dovrà corrispondere un collegamento.
L’attestato sarà rilasciato al superamento del 90% delle ore di frequenza previste e del test finale somministrato alla conclusione della teoria (30 domande con 3 risposte alternative per i corsi base e 10 domande per gli aggiornamenti con il 70% di risposte giuste).
Infine è stato definito il termine di 10 anni per aggiornare la formazione sulla sicurezza; scaduto tale termine il corso va rifrequentato nuovamente.
Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti i nostri uffici sono a disposizione allo 0437-215.268 o scrivendo a formazione@ascombelluno.it.